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VOTO A DOMICILIO
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010
VOTO A DOMICILIO
Visto l'articolo 1 del decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in Legge dall'art. 1 della Legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni;
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che sono ammessi al voto a domicilio gli elettori affetti da gravissime infermità o tali da impedirne l'allontanamento dalla propria abitazione e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Gli elettori ammessi al voto domiciliare devono far pervenire, non oltre l'8 marzo 2010, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.
A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato da un funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti la gravità o la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
Il voto domiciliare sarà possibile anche qualora l'elettore dimori in un comune diverso da quello dell'iscrizione.
Il voto verrà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, e quindi dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 28 marzo e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 29 marzo, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compresa l'abitazione espressamente indicata dall'elettore.
(allegato manifesto)
Rss
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