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FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
In vigore dal 2 settembre 2010 il Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto per la prima casa (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 giugno 2010, n.132, pubblicato nella G.U. del 18 agosto 2010, n.192)
Il decreto prevede che il Fondo, previsto dall'art.2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, rimborsa all'istituto di credito interessato, i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa, e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al "parametro di riferimento" del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.
Per parametro di riferimento si intende, l'Euribor nel caso dei mutui a tasso variabile e il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters per ciò che attiene i mutui a tasso fisso.
Requisiti beneficiari e condizioni di accesso alle agevolazioniI beneficiari, per poter accedere alle agevolazioni, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo;
- avere un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno;
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
- L'immobile, inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.
L'agevolazione potrà essere richiesta qualora, successivamente alla stipula del mutuo, si verifichi uno dei seguenti eventi, tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:
1. perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
2. morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30% del redditoimponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario;
3. pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui;
4. pagamento di spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro;
5 aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.
Come funziona il Fondo
La prassi per poter accedere al fondo è necessario presentare la domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuoutilizzando l'apposito modello che sarà disponibile a breve sul sito www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, indicando il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione idonea a dimostrare le cause che rendono impossibile, da parte del soggetto richiedente, l'assolvimento degli obblighi assunti.
La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale, chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione, ed invia, entro 10 giorni, tale documentazione al Gestore del fondo di solidarietà.
Il Gestore del fondo, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca.
Acquisito il nulla osta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza.
La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.
Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.
Rss
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